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Regolamento igiene ambientale

 

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

E DI IGIENE AMBIENTALE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dd. 19 giugno 2008

Il Sindaco Il Segretario

Esecutivo dal 05.07.2008

INDICE

 

Articolo 1 5

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 5

Articolo 2 6

DEFINIZIONI 6

Articolo 3 7

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 7

Articolo 4 8

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI 8

Articolo 5 9

ATTIVITA’ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO 9

Articolo 6 9

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI 9

Articolo 7 11

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 11

Articolo 8 11

CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI 11

Articolo 9 11

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI 11

Articolo 10 12

AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA 12

(Compostaggio Domestico) 12

Articolo 11 13

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI 13

Articolo 12 13

RACCOLTA DIFFERENZIATA 13

Articolo 13 13

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI 13

Articolo 14 14

CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI 14

Articolo 15 14

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI 14

Articolo 16 14

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI 14

Articolo 17 14

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 14

Articolo 18 14

RACCOLTA MULTIMATERIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE 14

Articolo 19 15

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 15

Articolo 20 15

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 15

Articolo 21 15

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 15

Articolo 22 16

CESTINI PORTARIFIUTI 16

Articolo 23 16

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE 16

Articolo 24 16

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE 16

2.Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell’igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti. 16

Articolo 25 16

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI 16

Articolo 26 17

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI 17

Articolo 27 17

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI 17

Articolo 28 17

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 17

Articolo 29 18

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI 18

Articolo 30 18

POZZETTI STRADALI E FONTANE 18

Articolo 31 18

CAROGNE DI ANIMALI 18

Articolo 32 18

CONDUZIONE DI ANIMALI 18

Articolo 33 19

UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 19

Articolo 34 19

PREPARAZIONE DELLE MISCELE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI 19

Articolo 35 19

PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI 19

Articolo 36 20

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 20

Articolo 37 20

NORME DI COMPORTAMENTO 20

Articolo 38 21

PULIZIA DELLE STRADE DA PARTE DEI CONDUCENTI DEI MEZZI AGRICOLI 21

Articolo 39 21

CANTIERI EDILI 21

Articolo 40 21

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI 21

Articolo 41 21

RIFIUTI INERTI 21

Articolo 42 21

DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI 21

Articolo 43 21

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO 22

Articolo 44 22

SGOMBERO DELLA NEVE 22

Articolo 45 22

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA’ 22

Articolo 46 22

SANZIONI 22

Articolo 47 27

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 27

 

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

  1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela dell’igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

  1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:

  1. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

  2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

  3. le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno ed all’esterno dei perimetri suddetti;

  4. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

  5. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

  6. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;

  7. l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.

  1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

  1. ai rifiuti radioattivi;

  2. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

  3. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;

  4. ai residui ed alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e s.m., nel rispetto della vigente normativa,

  5. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l’assimilazione;

  6. ai materiali esplosivi in disuso;

  7. alle terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

  8. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.471 del 25.10.1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

  9. Materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici, alvei a seguito di manutenzioni disposte dalle autorità competenti.

 

Articolo 2

DEFINIZIONI

 

  1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze comunali si intende per:

 

    1. abbandono: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;

 

    1. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

 

    1. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

 

    1. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

 

    1. conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;

 

    1. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche di inerti;

 

    1. gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall’art. 21 D.Lgs. n. 22/1997;

 

    1. raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

 

    1. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

 

    1. raccolta multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

 

    1. spazzamento: l’operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, comprese le loro pertinenze e manufatti accessori;

 

    1. smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del D.Lgs. n. 22/1997;

 

    1. recupero: le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. n. 22/1997;

 

    1. trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

 

    1. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all’art. 6, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997;

 

    1. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

 

In particolare si intende per:

- composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all’uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l’areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

- cassa di compostaggio una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un’idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

  • compostaggio tradizionale (fossa, cumulo) un ammasso localizzato e controllato di materiale a contatto con il terreno naturale depositato per lo sviluppo del processo biologico purché idoneo a dare origine al compost;

 

    1. affidatario del servizio: soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

 

 

Articolo 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

 

  1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 

  1. Sono rifiuti urbani:

 

  1. i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:

    • Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili

    • Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;

    • Frazione residua: i rifiuti non recuperabili;

    • Rifiuti pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

    • Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli (frigoriferi e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria...), ingombranti recuperabili (pneumatici senza cerchione; lastre in vetro; oggetti voluminosi in legno come cassettine, mobili, sedie, tapparelle, finestre...; oggetti voluminosi in metallo come sedie, cerchioni, biciclette, reti...; imballaggi voluminosi privi di evidenti residui del contenuto come taniche, fusti, bidoni... ), ingombranti non recuperabili (materassi, cuscini, divani, poltrone; oggetti voluminosi in plastica come sedie, tavolini, mobili; elettrodomestici...; grandi specchi), di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.

  1. i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;

  2. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

  3. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;

  1. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

  2. i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (esclusi resti umani, vedi regolamento cimiteriale), nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d);

  3. i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell’art. 20 del presente regolamento.

 

  1. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro - industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.



  1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.lgs. n. 22/97.

 

  1. Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

 

 

Articolo 4

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

 

  1. L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

  • I rifiuti derivanti da attività agro-industriali;

  • I rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

  • I rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

  • I rifiuti derivanti da attività commerciali;

  • I rifiuti derivanti da attività di servizio;

avviene secondo i seguenti criteri:

  1. limiti qualitativi: sono assimilati i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, essi sono definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall’art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificate da determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000;

  2. limiti quantitativi: sono assimilati i rifiuti speciali prodotti in modo indifferenziato in una quantità massima di 45 tonnellate annue per ogni utente; non sono invece definiti limiti quantitativi per la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, alluminio, banda stagnata, plastica, come disciplinato dal contratto di servizio stipulato con l’ente gestore.



    1. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l’ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

 

 

Articolo 5

ATTIVITA’ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

 

  1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

  2. Il Comune, sul proprio territorio effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell’erogazione del servizio nel rispetto dei principi ispiratori del piano provinciale dei smaltimento dei comuni. Garantisce altresì il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente e di ogni altra di competenza comunale.

  3. Il Comune, ovvero l’Ente gestore di cui al comma 1, qualora affidi il servizio in concessione a terzi, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.

  4. Le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate anche dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo con il Comune o Ente gestore nel quale dovranno essere individuate le modalità e le tipologie oggetto della raccolta.

 

 

Articolo 6

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

 

  1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l’obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

  2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

  1. raggiungere l’economicità, l’efficienza e l’efficacia della gestione;

  2. evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire il benessere e la sicurezza delle persone;

  3. garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;

  4. evitare ogni degrado dell’ambiente urbano, rurale o naturale.

    1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l’intero territorio comunale.

    2. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata; in caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.

 

Articolo 7

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

  1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con il soggetto affidatario del servizio.

 

  1. L’ordinanza comunale, in particolare, disciplina:

  • modalità e orari di conferimento dei rifiuti;

  • frequenze minime garantite per la raccolta;

  • caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;

  • categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.

  1. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte ordinarie, la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica, o in area privata ad uso pubblico;

  2. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

  3. Su tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti.

  4. In particolare, l’utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell’area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E’ fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l’introduzione. E’ vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare colmi.

  5. E’ vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento e nelle ordinanze comunali di attuazione.

  6. E’ vietato incendiare i rifiuti all’aperto.

 

 

Articolo 8

CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI

 

  1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un’area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. La tipologia dei rifiuti urbani ed assimilati da conferire e l’orario di apertura al pubblico sono fissati da ordinanze comunali.

 

  1. In casi particolari e per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all’utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare su chiamata secondo specifiche modalità e condizioni stabilite con ordinanze comunali.

 

  1. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

 

  1. E’ vietato depositare all’esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

 

 

Articolo 9

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

 

      1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia per la parte residua che per la frazione organica (umido), viene effettuata mediante dei cassonetti stradali situati in apposite isole ecologiche, con le seguenti modalità:

 

  1. i cassonetti marrone andranno utilizzati per la frazione umida, i cassonetti grigi o verdi andranno utilizzati per il residuo indifferenziato.

  2. I rifiuti devono essere conferiti dall’utente negli appositi cassonetti stradali in sacchetti chiusi idonei all’uso, e di materiale biodegradabile se destinati alla frazione umida organica.

  3. E’ vietato l’uso dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.

  4. E’ inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati.

      1. Il conferimento dei rifiuti nei cassonetti e nel centro raccolta materiali è consentito solo ai residenti ed a coloro che a qualsiasi titolo occupano un alloggio nel territorio comunale.

 

 

Articolo 10

AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA

(Compostaggio Domestico)



  1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

 

  1. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o da nuclei che condividono le medesime aree scoperte e non superano il limite massimo di 5 persone.

 

  1. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l’utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e cumuli) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare .

 

  1. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico – sanitario.

 

  1. A richiesta degli utenti il Comune fornisce il composter, con le relative istruzioni per l’uso corretto.

 

  1. Nei casi in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell’utenza.

 

  1. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata all’interno della proprietà privata dell’utente esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.

 

  1. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

    1. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;

    2. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;

    3. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;

    4. seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

  1. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire, secondo modalità di legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.

  2. La frazione umida non idonea al compostaggio domestico dovrà essere conferita nei cassonetti stradali per la raccolta dell'umido.

 

 

 

Articolo 11

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

 

Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all’art. 9 e nel rispetto delle ordinanze comunali in materia.

 

Articolo 12

RACCOLTA DIFFERENZIATA

 

  1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

    • diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;

    • favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

    • migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

    • ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

    • favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

  2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze comunali adottate in materia.

  3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:

  1. essere posizionati a cura dell’affidatario del servizio di intesa con il comune nelle isole ecologiche situate in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;

  2. essere puliti a cura dell’affidatario attraverso interventi di lavaggio.

 

    1. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all’interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

    2. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

 

 

Articolo 13

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

 

1. I rifiuti ingombranti e gli pneumatici (anche se non ingombranti) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

  1. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell’utente negli appositi container o nel centro di raccolta materiali.

3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici è gratuito per i cittadini che conferiscono direttamente al centro raccolta.

  1. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici ricorrendo ad operatori del settore, qualora superino il limite quantitativo di assimilazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera b del presente regolamento.

 

 

Articolo 14

CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

 

1. I beni durevoli per uso domestico, di qualsiasi dimensione, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti al centro di raccolta materiali. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, non solo i beni durevoli ingombranti già citati all’art. 3 comma 2 a, ma anche tutti gli utensili elettrici ed elettronici come telefoni, radio, registratori, frullatori, trapani...

    1. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13 del comma 3 e comma 4.

 

 

Articolo 15

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

 

  1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all’all. D) del D.lgs. n. 22/97 e s.m., provenienti da cittadini e famiglie, devono essere correttamente separati tra loro e conferiti direttamente ai centri raccolta o negli appositi contenitori di pile esauste, medicinali scaduti, toner e cartucce di stampanti.

  2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore;

  3. Enti ed imprese dovranno comprovare l'avvenuto smaltimento esibendo appropriata documentazione su richiesta del Comune.

 

 

Articolo 16

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

    1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati vengono smaltibili preferibilmente tramite il compostaggio domestico; in caso contrario devono essere conferiti presso i centri di raccolta.

    2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell’utente in modo da ridurne la volumetria.

    3. E’ vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

 

 

Articolo 17

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 12 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

 

 

Articolo 18

RACCOLTA MULTIMATERIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

 

Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro, alluminio e banda stagnata, plastica, carta e cartone, vestiti usati, viene svolto dall’affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:

 

    1. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati nelle isole ecologiche e nel CRM, e segnatamente:

      • campane di colore verde per vetro, alluminio e banda stagnata,

      • campane di colore arancione per i vestiti usati in buono stato,

      • cassonetti dal coperchio blu per la plastica,

      • cassonetti dal coperchio giallo per carta e cartone;

    1. l’utente deve introdurre i contenitori di cartone, plastica, alluminio e banda stagnata riducendo il più possibile il loro volume;

    2. l’utente deve sciacquare i contenitori di vetro, plastica, alluminio e banda stagnata prima di introdurli nel cassonetto;

    3. l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

    4. la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell’affidatario del servizio;

    5. è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);

    6. è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest’ultimi risultano saturi.

 

 

Articolo 19

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

 

  1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lett. f), i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati negli appositi contenitori stradali per rifiuti urbani in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.

  1. I rifiuti sanitari speciali devono essere smaltiti dai professionisti che li producono ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

  2. Tali utenti dovranno comprovare l'avvenuto smaltimento esibendo appropriata documentazione su richiesta del Comune.

 

Articolo 20

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

 

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all’ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell’affidatario del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti .

 

 

Articolo 21

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il Gestore deve garantire una corretta misurazione dei rifiuti oggetto del servizio distinti per tipologia di materiali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive della Provincia Autonoma di Trento, fornendo al Comune con cadenza almeno annuale i dati rilevati. In particolare, per quanto riguarda la frazione secca non riciclabile verrà utilizzata la pesata diretta e/o la correlazione fra volume registrato e peso specifico medio del rifiuto.

2. Le modalità di esecuzione della pesata e della trasmissione dei dati saranno definite nel disciplinare con cui il Comune affida il servizio.

 

 

Articolo 22

CESTINI PORTARIFIUTI

  1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.

  2. E’ vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e qualsiasi rifiuto prodotto all’interno degli stabili.

  3. E’ vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

 

 

Articolo 23

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

 

              1. E’ vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.

              2. E’ vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.

              3. E’ inoltre vietata l’apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.

 

 

Articolo 24

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

  1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

 

Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell’igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

 

 

Articolo 25

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

 

  1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

 

  1. L’area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell’attività giornaliera.

 

  1. I commercianti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l’ingombro.

 

  1. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l’Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

 

Articolo 26

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

 

  1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

  2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell’attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

  3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

  4. Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

 

Articolo 27

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

  1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse.

  2. Il provvedimento di concessione in uso dell’area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell’afflusso del pubblico sia dell’eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

  3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune o l’Ente gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

4. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti degli occupanti.

 

 

Articolo 28

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e la superficie che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l’istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile dell’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l’autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi. L’area deve risultare libera e pulita nel minor tempo possibile e comunque entro 24 ore dal termine della manifestazione.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti degli organizzatori.

 

 

Articolo 29

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.

2 In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.

3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

 

 

Articolo 30

POZZETTI STRADALI E FONTANE

 

  1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.

  2. E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

 

 

Articolo 31

CAROGNE DI ANIMALI

 

Le carogne di animali, rinvenute in prossimità degli abitati o in situazioni di potenziale pericolo per la salubrità pubblica devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale o prescritte dalla normativa vigente, nonché dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 giugno 2003, n. 505. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

 

 

Articolo 32

CONDUZIONE DI ANIMALI

  1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

  2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all’immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

  3. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.

Articolo 33

UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

 

 

Articolo 34

PREPARAZIONE DELLE MISCELE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI

  1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l’azienda agricola all’aperto o in locali ben ventilati, o in altri luoghi preventivamente autorizzati dal Comune.

  2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l’acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

  3. Il livello di riempimento dell’attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.

  4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell’estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.

  5. I dispositivi “caricabotte” debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell’atomizzatore con acqua. E’ vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

  6. E’ fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull’etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti.

 

 

Articolo 35

PRESCRIZIONI PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI

 

  1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
    - 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un’altezza dal suolo di m 2,50;
    - 30 metri in presenza di colture con sistema di allevamento oltre i m 2,50 di altezza dal suolo.

  2. Le distanze di rispetto previste al comma 1 sono ridotte a un terzo in prossimità delle piste ciclabili.

  3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l’infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell’orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.

  4. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 3, l’operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da “effetto deriva”, valutando in particolare i seguenti elementi:
    - la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati: Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi (Xn);
    - la velocità e la direzione del vento;
    - la presenza di elevate temperature;
    - la presenza o meno sull’atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell’effetto deriva.

  5. Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, tenendo conto di quanto disposto al comma 3, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

  6. In ogni caso è fatto comunque obbligo all’operatore che effettua il trattamento:

    1. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

    2. orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell’aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d’aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;

    3. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;

    4. di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;

    5. di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.

 

 

Articolo 36

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

 

  1. Allo scopo di migliorare l’efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull’ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

  2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l’utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

  3. E’ vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d’acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

 

 

Articolo 37

NORME DI COMPORTAMENTO

 

  1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

  2. Per motivi igienici e di sicurezza, è fatto divieto di frequentare luoghi e locali pubblici, indossando il vestiario utilizzato durante i trattamenti antiparassitari e di circolare nel centro abitato con i dispositivi di protezione individuali utilizzati durante il trattamento.

 

 

Articolo 38

PULIZIA DELLE STRADE DA PARTE DEI CONDUCENTI DEI MEZZI AGRICOLI



I conducenti dei mezzi agricoli sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare di lasciare residui di terra nei centri abitati, e comunque a pulire le strade subito dopo il passaggio.

 

 

Articolo 39

CANTIERI EDILI

  1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l’area e a restituirla, al termine dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.

  2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

 

 

Articolo 40

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

  1. E’ vietato abbandonare le carcasse di veicoli e rimorchi; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l’eventuale recupero di parti.

  2. E’ vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

  3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti.

4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

 

 

Articolo 41

RIFIUTI INERTI

1. E’ vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

2. Il conferimento deve avvenire presso le discariche per inerti autorizzate.

 

 

Articolo 42

DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

 

  1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.

  2. E’ vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.

  3. E’ altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

 

Articolo 43

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

  1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l’attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

  1. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;

  2. è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;

  3. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;

  4. è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

  1. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell’intestatario della pubblicità in solido con l’autore materiale dell’infrazione.

 

 

Articolo 44

SGOMBERO DELLA NEVE

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d’immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede posti lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze in prossimità dei propri accessi.

2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d’immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture dei propri edifici e aggettanti su proprietà comunale.

 

3. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicati dall’apposita segnaletica stradale.

4. E’ vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi, i pozzetti stradali, gli idranti o le aree destinate alla raccolta dei rifiuti.

 

 

Articolo 45

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA’

 

  1. Chiunque, previa autorizzazione del comune, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

  2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

  3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

  4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l’autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

 

 

Articolo 46

SANZIONI

 

  1. In presenza di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale, la quale è incaricata di controllare l’osservanza delle presenti disposizioni.

  2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3, dal D.Lgs. 22/97, dall’articolo 5, comma 4, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige), con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:



art.

comma

Oggetto

descrizione

sanzione

7

5

modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti

Divieto abbandono e deposito sul territorio comunale dei rifiuti

85,00.- / 500,00.-

(166,00.-)

7

6

- Obbligo raccolta differenziata;

- divieto di introdurre nei contenitori rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa;

- divieto di depositare a terra rifiuti se contenitore risulta pieno

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

7

7

7

8

Divieto di conferire rifiuti in modo diverso da quanto previsto nel regolamento / ordinanze

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

Divieto di incendiare rifiuti all’aperto

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

8

47

4

centro di raccolta materiali e isole ecologiche controllate

- divieto di depositare all’esterno del CRM rifiuti

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

9

 

1, lett. b

modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani domestici

Obbligo conferimento rifiuti nei sacchetti

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

9

1, lett. c

Divieto di utilizzare i cassonetti quando non è possibile perfetta chiusura

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

9

 

1, lett. d

Divieto di utilizzare i contenitori in modo non corretto o lasciare rifiuti sul suolo

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

9

2

 

Divieto di conferimento di rifiuti nei cassonetti e nel C.R.M. da parte di non residenti

50,00-300,00

(100,00)

10

 

autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)

Modalità di effettuazione compostaggio domestico

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

11

 

conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Obbligo conferimento rifiuti assimilati secondo le modalità di cui all’art.9

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

13

 

conferimento di rifiuti ingombranti e di pneumatici

Obbligo conferimento rifiuti ingombranti secondo modalità indicate

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

14

 

conferimento dei beni durevoli

Idem beni durevoli

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

15

 

1

conferimento dei rifiuti pericolosi

Obbligo conferimento rifiuti pericolosi di privati

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

15

 

2

Idem rifiuti pericolosi di enti o imprese

85,00.- / 500,00.-

(166,00.-)

16

 

1-2

conferimento dei rifiuti urbani vegetali

Obbligo conferimento rifiuti vegetali

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

16

 

3

Divieto conferimento rifiuti vegetali in contenitori adibiti alla raccolta di tipologie diverse di rifiuti

60,00.- / 360,00.-

(120,00.-)

17

1

conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

18

 

1, lett. b

raccolta multimateriale frazione secca recuperabile

Obbligo conferimento volume ridotto

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

18

1, lett. f

 

Divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

18

1, lett. g

Divieto di abbandonare a terra rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta differenziata

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

19

2-3

gestione dei rifiuti sanitari

Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità indicate

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

22

 

2

cestini portarifiuti

Divieto di introdurre nei cestini rifiuti di non piccola dimensione o prodotti all’interno di stabili

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

22

 

3

Divieto di danneggiare o rimuovere o apporre scritte sui cestini

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

23

 

1

 

divieto di imbrattamento del suolo, della segnaletica e di strutture pubbliche

Divieto imbrattamento fabbricati pubblici

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

23

 

2

 

Divieto gettare rifiuti sul suolo pubblico

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

23

3

Divieto apposizione segnaletica su suolo privato gravato da uso pubblico

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

24

1

pulizia dei fabbricati e delle aree contigue

Obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da materiali di rifiuto

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

25

1-3

pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

Obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferirei rifiuti secondo le modalità stabilite

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

26

 

1

 

pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Obbligo per gestori pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

26

 

2

Idem per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

26

 

3

 

Obbligo conferimento rifiuti secondo modalità previste

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

26

 

4

Obbligo pulizia area posteggio

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

27

1

pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

Obbligo pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

28

1

pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Obbligo per enti che organizzano manifestazione su area pubblica a comunicazione per concordare eventuale servizio speciale per la raccolta dei rifiuti

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

29

1

attività di carico e scarico di merci e materiali

Obbligo per chi esegue attività di pulire area interessata

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

30

2

pozzetti stradali e fontane

Divieto di abbandono rifiuti in pozzetti, caditoie, fontane

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

31

1

carogne di animali

Obbligo conferimento secondo modalità previste da ASL o da leggi di settore

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

32

 

conduzione di animali

Obbligo adozione misure per evitare che venga sporcato suolo pubblico

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

33

1

trattamenti antiparassitari

Obbligo distanze minime

85,00-500,00

(166,00)

34

1

 

6

Preparazione delle miscele per trattamenti fitosanitari

Obbligo di preparare i fitosanitari presso l’azienda agricola

50,00.-/300,00

(100,00.-)

Divieto di utilizzo acqua fontane pubbliche

 

Obbligo di usare i caricabotte solo per riempire l’acqua gli atomizzatori

 

 

35

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

Prescrizioni per trattamenti sanitari

Obbligo di rispettare le distanze stabilite nei trattamenti sanitari

85,00.-/500,00

(166,00)

Divieto di usare fitosaniatri n prossimità di scuole durante le attività

Obbligo di adottare le misure per ridurre il rischio di “effetto deriva”

Obbligo di usare le lance a mano

 

Obblighi dell’operatore che effettua il trattamento

 

36

 

1

2

Manutenzione macchine irroratrici

Obbligo di controllo periodico delle attrezzature

30,00.-/180,00

(60,00)

Divieto di lavare le attrezzature irroratrici in prossimità di corsi d’acqua

85,00-/500,00

(160,00)

 

 

 

 

37

 

1

 

 

2

Norme di comportamento

Obbligo di rispetto delle norme vigenti per lo smaltimento di miscele residue e contenitori vuoti

50,00-/300,00

(100,00)

Divieto di indossare il vestiario usato per i trattamenti antiparassitari in luogo pubblico e di circolare in centro abitato con i dispositivi individuali di protezione usati per i trattamenti

30,00-/180,00

(60,00)

38

 

pulizia strade mezzi agricoli

Obbligo lasciare strade pulite in centri abitati

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

39

1 – 2

cantieri edili

Obbligo pulizia aree occupate da cantieri edili

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

40

 

1

veicoli a motore, rimorchi e simili

Divieto abbandono di carcasse di autoveicoli

85,00.- / 500,00.-

(166,00.-)

40

 

2

Divieto di abbandono di parti di veicoli a motore

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

41

1

 

rifiuti inerti

Divieto di conferire materiali provenienti da demolizioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani

50,00.- / 300,00.-

(100,00.-)

41

2

Obbligo rispetto regolamento discariche comunali di inerti

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

42

 

1-2

 

divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori dei rifiuti

Divieto di sosta in aree interessate a pulizia meccanizzata

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

42

 

3

Divieto di sosta nei pressi delle aree ove sono collocati i contenitori per la raccolta dei rifiuti

60,00.- / 360,00.-

(120,00.-)

43

 

1, lett. a

attività di volantinaggio

Divieto lancio volantini su vie pubbliche

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

43

 

1, lett. b

Divieto collocazione volantini sotto i tergicristalli

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

44

 

1

sgombero neve

Divieto sosta aree interessate sgombero neve

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

44

 

2

Divieto invasione carreggiata con neve rimossa

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)

45

2

manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Obbligo rimozione manufatti rotti posti su area pubblica

30,00.- / 180,00.-

(60,00.-)



      1. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia e dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.

      2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

 

Articolo 47

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

  1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.

  2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

  3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

  4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall’affidatario del servizio con proprio regolamento.

  5. L’art. 8 del presente regolamento riguardante il centro raccolta materiali (C.R.M.) entrerà in vigore solo dopo l’entrata in funzione del centro stesso. Fino a quel momento resterà in funzione l’isola ecologica controllata situata in Via Barbazan eventualmente integrata con l’utilizzo di centri di raccolta mobili.