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Commercio - Medie strutture

CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

 

Art. 1

Medie strutture di vendita

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 sono considerate medie strutture di vendita gli esercizi per la vendita al dettaglio con superficie compresa fra mq 101 e mq 400.

 

 

Art. 2

Apertura di nuove medie strutture di vendita

 

In attuazione di quanto previsto dagli indirizzi provinciali per l'insediamento delle medie strutture di vendita, l'apertura di nuove medie strutture di vendita è consentita entro i seguenti limiti di superficie autorizzabile, come risulta dalle procedure di calcolo allegate:

 

  1. settore alimentare/misto: mq 18 di superficie di vendita (non utilizzabile);

  2. settore non alimentare: mq. 160 di superficie di vendita.

 

Le domande relative all'apertura di medie strutture di vendita sono esaminate ed accolte, previa verifica dei requisiti e presupposti di legge, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

 

 

 

Art. 3

Ampliamento

 

L'ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita è consentito entro il limite del 100 % della superficie precedentemente autorizzata, usufruibile nell’arco di ciascun triennio decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento.

Le strutture di vendita che, per effetto dell'ampliamento ottenuto entro il limite predetto, oltrepassino la soglia di mq 400 non possono successivamente beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento.

Le medie strutture di vendita attivate a seguito di nuova apertura in applicazione dell’articolo 2, non possono beneficiare di ulteriori ampliamenti per almeno un anno decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

 

 

Art. 4

Concentrazione

 

1. La concentrazione fra medie strutture di vendita è consentita alle seguenti condizioni:

 

  1. la concentrazione sarà ammessa esclusivamente fra medie strutture di vendita attivate da almeno tre anni alla data di entrata in vigore dei presenti criteri;

  2. non è consentito il cumulo fra gli ampliamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 e la concentrazione di cui al presente comma;

  1. la nuova struttura di vendita non può avere una superficie superiore alla somma delle superfici di vendita degli esercizi preesistenti e in ogni caso non può eccedere il limite massimo di mq 400;

  2. la concentrazione comporta l'impegno di reimpiegare il personale dipendente degli esercizi da concentrare; detto impegno è assunto mediante apposita convenzione da stipulare fra il Comune e l'impresa che attua la concentrazione e da sottoporre al visto del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma.

 

2. Non è ammessa la concentrazione di esercizi di vicinato finalizzata all'attivazione di nuove medie strutture di vendita. E' tuttavia consentito l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato, finalizzata all'attivazione di una media struttura di vendita, alle seguenti condizioni:

 

a) l'esercizio oggetto di ampliamento deve risultare esistente alla data del 24 maggio 2000;

b) l'ampliamento di superficie è ammesso fino ad un massimo di mq. 200;

c) la nuova media struttura così attivata non può essere successivamente ampliata o concentrata per almeno tre anni decorrenti dall'autorizzazione all'ampliamento.

 

 

 

 

Art. 5

Trasferimento

 

Il trasferimento di sede di medie strutture di vendita è consentito esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge provinciale 8 maggio 2000, n.4.

 

 

 

 

 

 

Art. 6

Estensione e variazione del settore merceologico

 

L'estensione di settore merceologico è consentita esclusivamente mediante la concentrazione con altra media struttura di vendita di diverso settore merceologico.

La variazione del settore merceologico è considerata quale apertura di un nuovo esercizio e pertanto ricade nell'applicazione del comma 2.

 

 

 

 

Art. 7

Strutture non soggette a programmazione

 

1. Non sono sottoposte ai limiti di superficie autorizzabile di cui all’articolo 2 ed alle percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 le aperture o gli ampliamenti di superficie delle strutture di vendita fino al limite di mq. 800 a condizione che:

 

a) siano da insediare o già insediate in zone miste riservate sia ad attività produttive che commerciali al dettaglio;

b) trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, con annessa attività di manutenzione e riparazione.

Le predette strutture sono vincolate all’esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle miste riservate sia ad attività produttive che di commercio al dettaglio.

 

2. Non sono inoltre sottoposte ai limiti di superficie autorizzabile di cui all’articolo 2 ed alle percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 le aperture o gli ampliamenti di superficie delle strutture di vendita fino al limite di mq. 800 a condizione che:

 

a) trattino esclusivamente la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, mobili per la casa e per l’ufficio, materiali da costruzione ivi compreso materiale per coperture, rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento e legnami.

b) siano da insediare o già insediate in zone dove è ammesso il commercio al dettaglio ed ulteriori funzioni con esclusione di quella residenziale e, se prevista nello strumento urbanistico comunale, di quella alberghiera;

Le predette strutture sono vincolate all’esercizio esclusivo di tali attività e non possono essere trasferite in zone diverse da quelle miste riservate sia ad attività produttive che di commercio al dettaglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 2

 

 

 

Elenco MSV esistenti

 

 

 

 

 

  1. settore alimentare/misto

 

Piazza del Municipio 1 mq 112

 

 

  1. settore non alimentare

 

Via Nazionale 100 mq 165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 3

 

 

Superfici utilizzabili per aperture di nuove MSV

 

 

 

 

 

1. Calcolo dell’indice di densità delle MSV già esistenti

 

Calcolo dell’indice di densità di medie strutture di vendita già esistenti sul territorio comunale di Padergnone, distintamente per il settore alimentare/misto e per il settore non alimentare:

 

superficie (in mq) MSV x 1000 112 X 1.000 172,3 < 200 (alim./misto)

abitanti 650

 

superficie (in mq) MSV x 1000 165 X 1.000 253,8 < 500 (non alimentare)

abitanti 650

 

 

 

 

2. Calcolo superfici disponibili per nuove MSV

 

 

Essendo l’indice di densità, per l'uno e per l'altro dei due settori, inferiore a quello provinciale, è possibile autorizzare l’apertura di nuove strutture di vendita fino a raggiungere l’indice di densità provinciale.

 

 

 

per il settore alimentare/misto:

 

n. abitanti x 200 _ superficie (in mq) MSV esistenti 650 X 200 _ 112 18 (non utilizzab.)

1.000 1.000

 

per il settore non alimentare :

 

n. abitanti x 500 _ superficie (in mq) MSV esistenti 650 X 500 _ 165 160

1.000 1.000