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Statuto Comunità di Valle

Statuto della Comunità della Valle dei Laghi

INDICE

PREAMBOLO

 

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Articolo 2 - Sede, stemma e gonfalone

Articolo 3 - Albo e pubblicità degli atti della Comunità

Articolo 4 - Finalità

Articolo 5 - Oggetto  dello Statuto

 

TITOLO II - Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I - Organi di governo

Articolo 6 - Organi della Comunità

Articolo 7 - L’Assemblea

Articolo 8 - Attribuzioni dell’Assemblea

Articolo 9 - Prerogative

Articolo 10 - Approvazione dei consigli comunali

Articolo 11 - Funzionamento dell’Assemblea

Articolo 12 – Elezione del Presidente e della Giunta

Articolo 13 - Mozione di sfiducia costruttiva

Articolo 14 - Compiti del Presidente

Articolo 15 - la Giunta

Articolo 16 - Compiti e funzionamento della Giunta

Articolo 17 - Rinvio

 

Capo II - Poteri e competenze

Articolo 18 - Principi

Articolo 19 - Competenze  e potestà regolamentare

Articolo 20 - Trasferimento volontario

 

Capo III - Forme e Organi di partecipazione

Articolo 21 - Principi generali

Articolo 22 - La consultazione popolare

Articolo 23 - Il referendum

Articolo 24 - Il difensore civico

 

TITOLO III - I servizi pubblici e le attività economiche

 

Articolo 25 - Servizi pubblici locali

Articolo 26 - Attività economiche

 

TITOLO IV - Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

 

Articolo 27 - Intese

 

TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità

 

Articolo 28 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

 

TITOLO VI - Organizzazione della Comunità

 

Articolo 29 - Principi e criteri di gestione

Articolo 30 - Regolamento di organizzazione

Articolo 31 - Personale

Articolo 32 - Segretario

Articolo 33 - Funzione dirigenziale

 

TITOLO VII - Modifiche dello Statuto

 

Articolo 34 - Modifica dello Statuto

 

 

PREAMBOLO

L’entità territoriale della Valle dei Laghi, che raggruppa i Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, ha portato a termine un processo di sintesi politico-amministrativa, che si sostanzia nella costituzione della nuova Comunità. Nel corso del tempo la storia millenaria della valle, pur strutturandosi in aggregazioni comunitarie autonome, si è intessuta di rapporti collaborativi, basati sull’adozione di norme consuetudinarie condivise per la gestione del territorio, e di forme di solidarietà socio-economiche, attivate con iniziative di contrasto nei confronti dei poteri forti del passato; infatti per molti secoli (dalla seconda metà del ‘300 fino alla fine del ‘700) ha costituito l’aggregazione territoriale della Pretura esterna del Distretto di Trento, denominata “le 9 Comunità al di qua dell’ Adige”. In periodi più vicini a noi, con l’istituzione comprensoriale, si è iniziato un nuovo percorso di collaborazione sovracomunale, che per tale realtà, nell’articolata strutturazione del Comprensorio Valle dell’Adige, ha trovato riconoscimento con l’individuazione della “zona della Valle dei Laghi”, dando quindi una connotazione politico-territoriale a quel neotoponimo, coniato negli anni ’60 per recuperare e ricostruire uno spirito di valle. La consapevolezza di un’unità d’intenti nell’organizzazione e gestione di alcuni servizi comunali (l’attività culturale e sociale, la polizia urbana,…) ha avviato, in questi ultimi anni, una positiva esperienza fra le sei Amministrazioni comunali, che potrà meglio consolidarsi e svilupparsi con il varo della nuova Comunità.































TITOLO I

Norme generali

 

 

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

I Comuni di Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, costituiscono la Comunità della Valle dei Laghi, che è ente pubblico ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, di seguito indicata Legge Provinciale n. 3 del 2006, per l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata Provincia, ai Comuni con obbligo di gestione in forma associata, e per lo svolgimento di compiti e attività trasferiti volontariamente dai Comuni.



 

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità della Valle dei Laghi è situata nel territorio del Comune di Vezzano.

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità.

3. Gli uffici della Comunità saranno dislocati, in base ad accordi con le amministrazioni comunali, anche negli altri Comuni, in modo da stimolare il senso di appartenenza alla Comunità e favorire l’accesso dei cittadini. La Comunità può attuare, anche in campo organizzativo e nel modo più ampio, il principio di sussidiarietà rispetto alla Provincia, alle altre Comunità e ai Comuni che la costituiscono e può avvalersi di altre strutture organizzative, sia come misura temporanea in attesa del trasferimento delle strutture, sia come misura stabile laddove più conveniente per l’efficacia e l’economicità delle soluzioni.

4. La Comunità si doterà di uno stemma e di un gonfalone, nei modi e nelle forme che saranno definiti dall’Assemblea.



 

Articolo 3.

Albo e pubblicità degli atti della Comunità

1. La Comunità individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. Per le stesse finalità la Comunità si avvale degli albi dei Comuni facenti parte della Comunità.

2. La Comunità può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità – notizia di natura informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo, e può avvalersi di un notiziario periodico per la sua attività informativa.

3. La Comunità per le notifiche di atti propri, che hanno validità nell’ambito del proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte, ovvero di altri mezzi previsti dalla legge.

4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, potrà equivalere alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

 

Articolo 4

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l’ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e funzioni politiche e amministrative sovracomunali, per l’esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate e per l’esercizio associato di quelle funzioni che i singoli Comuni vorranno trasferire.

2. La Comunità persegue -nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia e gli altri enti- lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa.

3. La Comunità persegue la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell’ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, ogni iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte.

4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle attività e dei servizi, che della qualità delle prestazioni e dell’equità nella loro distribuzione territoriale, nella dislocazione delle strutture Comunitarie e nell’organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, agevolando la crescita delle aree marginali e svantaggiate.

5.  La Comunità, comunque:

a)   concorre, nell’ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;

b)   ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri, applicando principi di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra Comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati;

c)   tutela e valorizza l’istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico, folcloristico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, delle istituzioni scolastiche e favorendo la preparazione culturale e la formazione professionale delle popolazioni della zona;

d)   favorisce il libero associazionismo, le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l’integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità, ed i principi e i valori dell'Unione Europea;

e) promuove attività di valorizzazione delle risorse idriche e lacustri presenti in valle, soprattutto in relazione al loro sfruttamento per fini idroelettrici, anche promovendo azioni di ripristino ambientale e di indennizzo economico.

f)    promuove una politica di pace e di integrazione etnica attraverso la cultura della tolleranza e della laicità dello Stato;

g)   persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti nel suo territorio.

Articolo 5.

Oggetto  dello Statuto

1. Il presente Statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 14, comma 4, della Legge Provinciale n. 3 del 2006:

a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;

b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei Comuni e l’integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;

c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l’obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli Comuni;

d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento potranno essere trasferiti dai Comuni alla Comunità;

e) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, al fine di rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;

f) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;

g) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i Comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per quanto non disposto direttamente da questo Statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni, anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali.

















 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 6.

Organi della Comunità

1.   Sono organi della Comunità:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) la Giunta.

2. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3.   Fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti lo status di membro della Assemblea, membro della Giunta e del Presidente, sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

 

 

Articolo 7.

L’Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità, nonché da un ulteriore numero di componenti elettivi pari a due per comune, eletti dai componenti di tutti i consigli comunali.

2. Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell’Assemblea sono stabilite dall’articolo 16 della Legge Provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

3. L’Assemblea entra in carica al momento della proclamazione degli eletti; nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea provvede alla convalida degli stessi.

4. I componenti dell’Assemblea, chiamati consiglieri della Comunità, sono eletti tra i consiglieri e gli assessori comunali in carica nei Comuni facenti parte della Comunità della Valle dei Laghi.

5. I componenti dell’Assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi vigenti con riguardo ai consiglieri comunali. In ogni caso essi assicurano le più opportune forme di informazione agli organi dei Comuni, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.



Articolo 8.

Attribuzioni dell’Assemblea

1. L’Assemblea rappresenta l’intera popolazione dei Comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l’attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta all’Assemblea:

a) eleggere e revocare il Presidente e la Giunta della Comunità, in base a quanto disposto dai successivi articoli 12 e 15 dello Statuto;

b) approvare le linee strategiche per l’organizzazione dei servizi e per l’esercizio delle funzioni, gli atti di indirizzo e di programmazione, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale programmatica ed il rendiconto della Comunità.

c) la nomina del revisore dei conti.

d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;

e) organizzare, nel caso in cui l’ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;

f) approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell’ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo Statuto;

g) l’ approvazione del piano territoriale della Comunità e dei programmi di sviluppo economico e sociale;

h) le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla Legge Provinciale n. 3 del 2006;

i) gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro al netto degli oneri fiscali;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali della Assemblea.

k) la definizione di criteri per armonizzare le politiche dei tributi locali e tariffarie

l) i provvedimenti relativi all’organizzazione del personale.

3. L’Assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze dell’Assemblea. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato. In particolare l’Assemblea nomina una commissione per lo studio delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere.

4. Per l’approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, “lettere a), d), e) f), g)  del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

 

Articolo 9.

Prerogative

1.  Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell’Assemblea. In particolare ha diritto di:

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell’Assemblea ed il componente della Giunta ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all’espletamento del mandato.

 

Articolo 10.

Approvazione dei consigli comunali

Le deliberazioni Assembleari riguardanti gli argomenti di seguito indicati devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno quattro consigli dei Comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione:

  1. criteri ed indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, tributi locali, tariffe dei pubblici servizi, valorizzazione del patrimonio, pianificazione del territorio, programmi di sviluppo economico e sociale.

  2. atti di verifica dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie.

Le deliberazioni dei consigli comunali previste nel presente articolo devono essere adottate entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del Presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'Assemblea si intendono approvate.

Articolo 11.

Funzionamento dell’Assemblea

1.  Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell’Assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2.  Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

a)   la costituzione e il funzionamento dei gruppi Assembleari;

b)   la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari;

c)   le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;

d)   le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all’articolo 9 dello Statuto;

e)   le norme inerenti la assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni della Assemblea.

3. Fino all’approvazione del regolamento per il funzionamento dell’Assemblea si applicano le norme di legge in materia di funzionamento del consiglio comunale.

4. L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno 3 volte all’anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

5. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l’avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

6. Le deliberazioni dell’Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

7. La Assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

8.   Le deliberazioni di competenza della Assemblea non possono essere delegate, né adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica della Assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza

 

Articolo 12.

Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente e la Giunta della Comunità vengono eletti dall’Assemblea con un’unica votazione a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

2.  L’elezione ha luogo nella prima seduta dell’Assemblea. Ai sensi dell’articolo 16, comma 8 della Legge Provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell’Assemblea è convocata dal componente più anziano di età.

3. Possono essere candidati alla carica di Presidente i componenti dell’Assemblea esclusi i sindaci. Le candidature sono depositate almeno ventiquattro ore prima dell’ora fissata per la convocazione dell’Assemblea e devono essere sottoscritte da almeno cinque componenti dell’Assemblea stessa. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.

4. Ciascun candidato alla presidenza presenta, entro i termini di cui al punto precedente, un proprio documento politico amministrativo, contenente il programma di mandato proposto e indicando i nominativi dei propri candidati assessori con le deleghe da assegnare ai singoli componenti. Ogni candidato assessore deve sottoscrivere per accettazione il programma del proprio candidato presidente; nessuno può candidare assessore per più di un candidato presidente. Nella composizione degli assessori deve essere garantita la rappresentanza prevista all’art. 15 punto 1.

5. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista al punto 1., l’Assemblea è riconvocata entro 15 giorni per procedere al ballottaggio tra i candidati più votati. E’ eletto Presidente il candidato più votato. A parità di voti è eletto il più anziano di età.





Articolo 13.

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario dell’Assemblea ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Presidente decade dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo Presidente e della nuova Giunta, sottoscritta da almeno otto componenti dell’Assemblea. I membri dell’esecutivo decadono con la decadenza del Presidente.

3. La  proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

 

Articolo 14.

Compiti del Presidente

1.   Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l’Assemblea e la Giunta ed è membro del Consiglio della autonomie locali. Il Presidente rappresenta la Comunità, ne promuove l'iniziativa, sovrintende al funzionamento degli Uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni della Giunta e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge o dalla Assemblea.

2. In particolare il Presidente:

a) ripartisce gli affari fra i componenti della Giunta della Comunità;

b) controlla l’esecuzione dei provvedimenti dell’Assemblea e della Giunta;

c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;

d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;

e) rappresenta l’Ente in giudizio, su autorizzazione della Giunta;

f) rappresenta la Comunità nella Assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;

g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla Assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal la Giunta;

h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) può intervenire nelle Commissioni assembleari e nella Conferenza dei Capigruppo;

k) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza della Assemblea;

l) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di controllo;

m) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale.

3. Il Presidente può proporre all’Assemblea la revoca e la nuova elezione di uno o più assessori, proponendone i sostituti; nella sostituzione degli assessori deve essere comunque garantito il criterio definito nel successivo art. 15 punto 1.

4. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i componenti della Giunta e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione all’Assemblea nella prima seduta utile.

5. Il Presidente esercita oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre ad esso attribuite, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Il Presidente delega specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti della Giunta.

7.   Il Presidente può altresì incaricare i membri della Assemblea per la trattazione di specifiche questioni.

8.   Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.

9. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

 

 

Articolo 15.

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri cinque componenti, che assumono la denominazione di assessori della Comunità, scelti tra i componenti dell’Assemblea, in modo da garantire all’interno della Giunta medesima una rappresentanza di tutte le amministrazioni comunali.

2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte dell’Assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente dell’Assemblea, rispettando in ogni caso nella loro nomina il criterio definito nel precedente punto 1. Tali componenti partecipano alla Assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.

3. La Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi componenti successiva all’elezione del nuovo Presidente.

 

Articolo 16.

Compiti e funzionamento della Giunta

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al Presidente e all’Assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta alla Giunta adottare tutti i provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.

2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell’Assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

3. relaziona annualmente all’Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

4. la Giunta si riunisce su convocazione del Presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti della Giunta.

5. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6.  La Giunta riferisce annualmente alla Assemblea presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell’Ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati.



 

Articolo 17.

Rinvio

Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 6, comma 3, del presente Statuto.

 

 







Capo II

Poteri e competenze

 

Articolo 18.

Principi

1.  La Comunità osserva, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2.  L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3.  L’attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla Legge Provinciale sul procedimento amministrativo.

4.  Se non previsto specificatamente in modo diverso, ciascun procedimento deve essere concluso entro il termine di 120 giorni

5.  Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

 

Articolo 19.

Competenze  e potestà regolamentare

1. La Comunità esercita le funzioni, i compiti e le attività trasferiti per effetto della Legge Provinciale n. 3 del 2006 ai Comuni con l’obbligo di gestione associata, che saranno individuati con regolamento da emanare dalla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 8 comma 12 della legge stessa.

2. Esercita inoltre anche compiti ed attività di competenza dei Comuni che potranno essere trasferiti volontariamente dai Comuni stessi o individuati con decreto del Presidente della Provincia ed infine ulteriori funzioni amministrative che possono essere individuate con legge provinciale.

3. In base a quanto definito dalla Legge Provinciale n.3 del 2006 la data di effettivo avvio dell’attività amministrativa, così come i criteri e le modalità per l’assegnazione del personale, beni mobile e immobili e risorse organizzative e finanziarie, sono stabiliti con Decreto del Presidente della Provincia.

4. Il trasferimento dell’esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest’ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze.

5. La Comunità adotta i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo, definendo in particolare gli aspetti organizzativi e finanziari.

 

Articolo 20.

Trasferimento volontario

1.   La Comunità, ai sensi dell’articolo 14 comma 4, lettera f) della Legge Provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai singoli Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. I singoli Comuni possono trasferire volontariamente alla Comunità l’esercizio delle proprie funzioni, salvo quelle derivanti dall’ordinamento statale con le modalità definite dai successivi punti del presente articolo.

2.  L’individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività che potranno essere oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei.

3.  Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell’intesa si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all’esercizio delle competenze trasferite alla Comunità.

4. I trasferimenti di funzioni, compiti ed attività dai Comuni alla Comunità sono deliberati dai singoli consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di riparto delle spese relative. La Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento approvate dai Comuni, adotta, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti necessari all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie.

Capo III

Norme e Organi di partecipazione

 

Articolo 21.

Principi generali

1.   L’azione amministrativa della Comunità è retta dai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia come singoli, sia nelle forme associate riconosciute in conformità alle norme dello Statuto.

2.   Lo Statuto fa espressamente salvi, oltre agli speciali istituti di partecipazione previsti dal presente capo, tutti gli altri istituti di partecipazione, moduli procedimentali e di amministrazione concertata già previsti dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23, ed in quanto applicabili dal capo IV° la L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3.   In conformità alle norme previste dalla L.P. 16 giugno 2006 n. 3, entro un anno dall’approvazione dello Statuto la Comunità adotterà apposito regolamento istitutivo ed attuativo degli organi e delle funzioni necessarie a rendere operativi gli istituti di partecipazione previsti dal presente capo.

 

Articolo 22.

La consultazione popolare

1.   La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a specifici temi di competenza della Comunità.

2.   La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.

3.   La consultazione impegna la Comunità alla valutazione delle indicazioni espresse.

4.   La consultazione può essere indetta dall’Assemblea su proposta della Giunta, dall’Assemblea stessa secondo una maggioranza qualificata dei 2/3, oppure da 250 cittadini residenti nel territorio della Comunità, che abbiano compiuto i 16 anni.

5.   In quest’ultimo caso le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli ed autenticate da un pubblico ufficiale del rispettivo Comune di residenza.

6.   Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità ritenute più idonee.

 

Articolo 23.

Il referendum

1.   La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell’ente.

2.   Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta dell’Assemblea, che sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, su proposta sottoscritta da almeno 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità, o su proposta di 4 Consigli comunali.

3.   Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano gia state oggetto di consultazione referendaria nei cinque anni precedenti;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale della Comunità;

e) allo Statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell’Assemblea;

f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;

g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni:

4.   La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

5.   La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di 50 elettori aventi i requisiti di cui al comma 2 della presente norma.

6.   Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta della firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti esperti nelle materie giuridiche. Detta commissione verrà istituita e normata da apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

7.   Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate dai soggetti indicati dall’articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 52.

8.   Il referendum è indetto dal Presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.

9.   Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell’approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei Comuni.

 

Articolo 24.

Il difensore civico

L’Assemblea può deliberare, a maggioranza dei due terzi, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio Provinciale per estendere alla Comunità le funzioni del Difensore Civico, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione della Comunità stessa, nonché a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

 



















































TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

 

Articolo 25.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della Legge Provinciale n. 3 del 2006.

2. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell’autorità d’ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l’ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico.

3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l’aggregazione di più territori di Comunità, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte.

4. La Comunità ha comunque facoltà di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite mediante la stipula di una apposita convenzione con altre Comunità, anche in casi diversi da quelli previsti al precedente punto 3.

5. L’individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall’ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

6.  La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall’ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

 

Articolo 26.

Attività economiche

1.  La Comunità, con deliberazione dell’Assemblea può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell’ordinamento, di attività imprenditoriali.

2.  La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall’individuazione dell’interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell’iniziativa imprenditoriale.

 

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

 

Articolo 27.

Intese

1.  La Comunità favorisce, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10 della Legge Provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi e convenzioni diretti ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2.  Restano in ogni caso salve le disposizioni dell’articolo 13 della Legge Provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.

3.  La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

 

 



































TITOLO V

Bilancio e finanza della Comunità

 

Articolo 28.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

1.  La Comunità ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2.  La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici.

4.  I Comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell’obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell’ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

5.  In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

6.  Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

7.  Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

8.  La Comunità può disporre di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, a canoni il cui importo è determinato sulla scorta della disciplina generale di competenza della Assemblea.

9.  Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia. La struttura competente cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni, della conservazione di titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

 

TITOLO VI

Organizzazione della Comunità

 

Articolo 29.

Principi e criteri di gestione

1.  La Comunità organizza le strutture e l’attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2.  L’organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili  delle strutture.

3.  La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4.  La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5.  La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici della Provincia, nonché dei Comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.



Articolo 30.

Regolamento di organizzazione

1.  Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge Provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l’assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l’eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;

b) le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego presso la Comunità, compreso l’utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni;

c) la disciplina delle incompatibilità fra l’impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;

d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2.  Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l’eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

 

Articolo 31.

Personale

1.  La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2.  La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell’impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3.  Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4.  Il personale comunale, Provinciale, dei Comprensori e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest’ultima ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all’articolo 47, commi 1, 2, e 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria per il 1990)”.

 

Articolo 32.

Segretario

1.  La Comunità ha un segretario che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2.  Il segretario roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse della Comunità, ove il Presidente lo richieda.

3.  Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al segretario. Egli esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente. In particolare il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e dei servizi e ne coordina l’attività;

b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4.   Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario saranno stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del posto o la temporanea assenza del titolare, il Presidente, con proprio provvedimento nomina un segretario supplente.

5. In via transitoria può essere costituita presso la Comunità una segreteria alla quale sono funzionalmente assegnati uno o più segretari dei comuni facenti parte della Comunità e ai quali può essere affidata la responsabilità di coordinamento e/o direzione di servizi, le funzioni di assistenza agli organi della Comunità e il rogito dei contratti e degli atti nei quali la Comunità è parte contraente. I segretari comunali assegnati funzionalmente alla comunità mantengono l'inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.

6. I segretari di cui al punto 5. svolgono la loro attività a favore della Comunità sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal Presidente della Comunità previo accordo con le rispettive amministrazioni comunali di appartenenza.

 

Articolo 33.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture  spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell’azione amministrativa, dell’efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell’operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e dall’Assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell’esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti della Giunta dei risultati della loro attività.

 



TITOLO VII

Modifiche dello Statuto

 

Articolo 34.

Modifica dello Statuto

La procedura di modifica del presente Statuto corrisponde a quella prevista per la sua adozione.